
L’istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi, mentre il direttore di tiro è la persona che sovraintende alle attività effettuate durante lo
svolgimento delle esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi, uno stesso soggetto può essere contemporaneamente istruttore e direttore e l’attività può essere svolta presso le sezioni dell’Unione del tiro a segno nazionale.
Per svolgere l'attività è necessario ottenere la licenza prevista dalla Legge 10/04/1975, n. 110, art. 31, che viene rilasciata dal Comune ai sensi del Decreto legislativo (Stato Italiano) 31-03-1998, n. 112, art. 163, com. 2, lettera g)
Chi richiede la licenza di istruttore di tiro o direttore di tiro a segno deve possedere:
- il certificato medico di idoneità fisica previsto dall’articolo 35 del R.D. n. 773/1931(certificato attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia);
- il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal Presidente della Sezione di tiro.